Sentenza del TAR 807 del 05/03/2010 relativa al ricorso di RFI.
Documento inviatoci dal consigliere comunale Mauro Mastrovito.
N. 00807/2010 REG.SEN.
N. 01876/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1876 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Vernola, con domicilio eletto in Bari, via Dante, 97;
Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Vernola, con domicilio eletto in Bari, via Dante, 97;
contro
il Comune di Gioia del Colle, rappresentato e difeso dagli avvocati Eugenio Matarrese e Gennaro Notarnicola, con domicilio eletto presso Gennaro Notarnicola in Bari, via Piccinni, 150;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della delibera del Consiglio Comunale di Gioia del Colle n. 34 del 26 settembre 2007, comunicata con nota protocollo n. 3467 – 22676 del 2 ottobre 2007 ad oggetto «Passaggio a livello di Via Dante, determinazioni in relazione all’imminente scadenza prevista dall’ordinanza del Prefetto», nella parte in cui si delibera “di sospendere per 90 giorni l’efficacia delle proprie deliberazioni n. 42 del 20 giugno 2002 e n. 31 del 31 maggio 2004 e di diffidare RFI dal procedere alla chiusura del passaggio a livello di via Dante senza la preventiva autorizzazione da parte del Sindaco del Comune di Gioia del Colle”;
della nota a firma del Sindaco protocollo n. 21697 del 21 settembre 2007;
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto;
con i motivi aggiunti notificati l’11 giugno 2008,
della ordinanza del Sindaco del Comune di Gioia del Colle n. 18 protocollo n. 9071 del 30 aprile 2008 ad oggetto “Divieto di chiusura del passaggio a livello di via Dante Alighieri – via Paolo Cassano” con cui il Sindaco ordina “è fatto divieto alla società RFI S.p.a. di chiudere il passaggio a livello fino a tutto il 31.12. 2008 nel rispetto delle esigenze primarie dei cittadini e della comunità e a tutela dell’ordine pubblico”;
con i motivi aggiunti notificati il 21 settembre 2009,
della delibera di consiglio comunale n. 34 del 6 luglio 2009 ad oggetto “Vertenza RFI – Comune di Gioia del Colle. Atto di indirizzo” con cui si decide in particolare “di impegnare il Sindaco a rappresentare a RFI la sopravvenuta esigenza della cittadinanza Gioiese e pertanto dell’Intero Consiglio Comunale a che il P.L. di Via Dante rimanga aperto e che la rinuncia da parte di RFI alla soppressione del suddetto P.L. costituisce condizione irrinunciabile per ogni definizione transattiva”;
e per il risarcimento dei danni derivati alla ricorrente dall’illegittimo comportamento dell’amministrazione comunale.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gioia del Colle;
Viste le memorie difensive;
Vista la propria ordinanza n. 348 del 2 luglio 2008;
Vista l’ordinanza Cons. Stato, sez. quinta, n. 5182 del 30 settembre 2008;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere Doris Durante;
Uditi nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2010 per le parti, i difensori avv. Giovanni Vittorio Nardelli su delega dell'avv. Massimo Vernola e avv. Carlo Tangari su delega dell'avv. Gennaro Notarnicola;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 30 novembre 2007, Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ( in sigla RFI) impugnava la delibera del consiglio comunale di Gioia del Colle n. 34 del 26 settembre 2007, con la quale si disponeva di sospendere per 90 giorni l’efficacia delle precedenti delibere n. 42 del 20 giugno 2002 e n. 31 del 31 maggio 2004 e si diffidava la rete Ferroviaria Italiana dal procedere alla chiusura del passaggio a livello di via Dante senza la preventiva autorizzazione da parte del Sindaco.
Deduceva i seguenti motivi:
violazione dei principi generali in tema di buon andamento e di imparzialità della p.a., violazione dei principi generali in materia di contratti anche con riferimento agli artt. 1321 e 1372 del codice civile ed eccesso di potere sotto diversi profili;
eccesso di potere per difetto di motivazione, erroneità dei presupposti, sviamento di potere, difetto di istruttoria e carenza di potere;
violazione degli artt. 7 e 8 della l. n. 241 del 1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento;
violazione della disciplina in materia di annullamento in autotutela ed in particolare violazione dell’art. 21 nonies della l. n. 241 del 1990 in relazione al principio della legittima aspettativa; ed eccesso di potere sotto diversi profili.
Secondo la ricorrente il Comune non poterebbe sospendere in via unilaterale gli accordi con RFI formalizzati nella convenzione del 20 giugno 2002 e nell’atto integrativo del 31 maggio 2004.
Con tali atti il Comune, in occasione del raddoppio della rete ferroviaria Bari Taranto si obbligava ad eseguire le opere consistenti nella soppressione di due passaggi a livello, tra cui quello di via Dante e a realizzare in loro sostituzione i sottovia.
Il Comune non avrebbe adempiuto alle obbligazioni a suo carico assunte con la suddetta convenzione e avrebbe dilatato a dismisure i termini per la chiusura del passaggio a livello di via Dante per sopravvenute ragioni di ordine pubblico che, secondo la ricorrente, non potrebbero trovare ingresso in una materia definita da accordi pattizi che non lasciano spazi all’esercizio di poteri autoritativi e di strumenti dilatori.
Con atto di motivi aggiunti notificato l’11 giugno 2008, Rete Ferroviaria Italiana impugnava l’ordinanza sindacale n. 18 del 30 aprile 2008 con la quale il sindaco neo eletto disponeva il divieto della chiusura del passaggio a livello di via Dante Alighieri fino a tutto il 31 dicembre 2008.
Essa deduceva violazione dell’art. 38 del d. lgv. n. 267 del 2006, non sussistendo i presupposti dell’ordinanza contingibile e urgente, riproponeva tutti i motivi dedotti con il ricorso introduttivo e deduceva anche illegittimità in via derivata.
Con atto di motivi aggiunti notificato il 21 settembre 2009, Rete Ferroviaria Italiana impugnava la delibera di consiglio comunale n. 34 del 6 luglio 2009 ad oggetto “Vertenza RFI – Comune di Gioia del Colle. Atto di indirizzo” con cui si decideva in particolare “di impegnare il Sindaco a rappresentare a RFI la sopravvenuta esigenza della cittadinanza Gioiese e pertanto dell’Intero Consiglio Comunale a che il P.L. di Via Dante rimanga aperto e che la rinuncia da parte di RFI alla soppressione del suddetto P.L. costituisce condizione irrinunciabile per ogni definizione transattiva”.
Riproponeva gli stessi motivi dedotti con il ricorso introduttivo.
Si costituiva in giudizio il Comune di Gioia del Colle che eccepiva in rito l’inammissibilità del ricorso sotto più profili, nonché la carenza di giurisdizione e ne deduceva la infondatezza nel merito.
Questa sezione respingeva l’istanza cautelare con ordinanza n. 348 del 2 luglio 2008 confermata in appello con ordinanza del Consiglio di Stato, quinta sezione, n. 5182 del 30 settembre 2008.
Le parti depositavano memorie difensive ed alla pubblica udienza del 27 gennaio 2010, il ricorso veniva assegnato in decisione.
Con il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono impugnati gli atti adottati dal Comune di Gioia del Colle per differire la chiusura del passaggio a livello di via Dante, fortemente contestata dalla popolazione e per raggiungere accordi transattivi con Rete Ferroviaria Italiana, parte dell’accordo che aveva previsto la soppressione del suddetto passaggio a livello.
Trattasi di atti difficilmente inquadrabili tra i tipici provvedimenti amministrativi con contenuto immediatamente lesivo ed espressione di potere autoritativo.
Quanto alla delibera di consiglio comunale n. 34 del 26 settembre 2007, impugnata con il ricorso introduttivo, essa ha indubbio carattere soprassessorio, avendo disposto di sospendere per 90 giorni l’efficacia delle delibere consiliari n. 42 del 20 giugno 2002 e n. 31 del 31 maggio 2004 con cui era stata approvata la convenzione con RFI, tra le cui pattuizioni era compresa la chiusura del passaggio a livello di cui si discute.
Tale delibera, al di là di ogni altra questione relativa alla sua natura provvedimentale e lesiva, ha indubbiamente esaurito i suoi effetti nel corso del giudizio non solo per la scadenza del termine di durata della disposta sospensione ma anche perché sostituita dalla delibera di consiglio comunale n. 34 del 6 luglio 2009 (impugnata con motivi aggiunti) con cui si prospetta da parte del Comune di voler transigere la vertenza con RFI relativa alla chiusura del passaggio a livello di via Dante Alighieri.
Di tale impugnazione non può, quindi, che rilevarsi l’improcedibilità.
Quanto alla delibera di consiglio comunale n. 34 del 6 luglio 2009 (impugnata con il secondo atto di motivi aggiunti), l’inammissibilità dell’impugnazione consegue al contenuto della delibera, dal cui annullamento la ricorrente non potrebbe trarre alcun vantaggio.
La delibera consiliare n. 34 del 2009, come si rileva dall’oggetto “Vertenza RFI – Comune di Gioia del Colle. Atto di indirizzo”, è atto sfornito di portata immediatamente lesiva.
Il consiglio comunale si limita, infatti, ad incaricare il Sindaco di rappresentare a RFI la sopravvenuta esigenza della cittadinanza a che il passaggio a livello di via Dante rimanga aperto nonché di voler tentare la definizione transattiva con RFI, sulla base di tale nuova esigenza.
Evidente, quindi, la carenza della natura lesiva del provvedimento che rinvia all’esito dell’instauranda trattativa ogni determinazione sulla chiusura del passaggio a livello di via Dante Alighieri.
D’altra parte è quieta la giurisprudenza che considera inammissibile il ricorso avverso gli atti “di indirizzo” della pubblica amministrazione qual è quello in questione.
In ordine all’impugnazione dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Gioia del Colle del 30 aprile 2008 con la quale il Sindaco faceva “divieto alla società RFI S.p.a. di chiudere il passaggio a livello fino a tutto il 31.12. 2008 nel rispetto delle esigenze primarie dei cittadini e della comunità e a tutela dell’ordine pubblico”, l’impugnazione è inammissibile perché non notificato al Sindaco nella qualità di Ufficiale di Governo.
Come riconosce la stessa parte ricorrente, nel caso, si verte nell’ipotesi di cui al quarto comma dell’art. 54 del d. lgv. n. 267 del 2000, secondo cui “il Sindaco, quale ufficiale del governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
E’ indubbio che il potere di ordinanza contingibile e urgente è attribuito al sindaco quale ufficiale di governo con la conseguenza che il ricorso va notificato al sindaco nella qualità di ufficiale di governo e all’amministrazione statale di settore di volta in volta interessata alla cura dell’interesse pubblico in evidenza e ciò tanto più, ove, come nel caso, alla domanda impugnatoria si accompagni l’azione di risarcimento del danno.
Per quanto attiene le doglianze per l’inadempimento del Comune di Gioia del Colle ad obbligazioni assunte pattiziamente, non può, non rilevarsi la carenza di giurisdizione di questo Tribunale.
La vicenda di cui si controverte, al di là della prospettazione impugnatoria di parte ricorrente, nella sostanza si connota come domanda volta alla tutela di situazioni giuridiche soggettive rivenienti da accordi disattesi dall’amministrazione comunale, con la conseguenza che sotto tale aspetto esula dalla giurisdizione di questo giudice.
La chiusura del passaggio a livello di via Dante è, infatti, come rappresentato in ricorso, la prestazione che gravava sul Comune di Gioia del Colle in forza della convenzione con la quale la Direzione Compartimentale Infrastrutturale di Bari e il Comune di Gioia del Colle, in coincidenza con il raddoppio della Bari – Taranto, regolamentavano i rapporti inerenti, tra i quali la realizzazione da parte del Comune di Gioia del Colle di opere destinate a sostituire i passaggi a livello esistenti.
Il Comune, come si afferma in ricorso, non avrebbe adempiuto esattamente alle obbligazioni assunte.
Il gravame relativo che richiede l’accertamento di inadempienze da obblighi assunti contrattualmente rientra senza ombra di dubbio nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario con conseguente inammissibilità per carenza di giurisdizione di questo tribunale.
Infatti, in tal caso, la situazione giuridica fatta valere dalla ricorrente è quella di diritto soggettivo perfetto riveniente da un accordo pattiziamente assunto e riguarda, inoltre, la fase di esecuzione dell’accordo.
Per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese di giudizio, considerata la natura della controversia e la qualità delle parti, possono essere equamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, prima sezione, dichiara inammissibile il ricorso.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Doris Durante, Presidente FF, Estensore
Giuseppina Adamo, Consigliere
Savio Picone, Referendario
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IL PRESIDENTE, ESTENSORE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/03/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
9 marzo 2010











A questo punto, cosa potrebbe succedere?
La fine della telenovela (rimane tutto così), o assisteremo ad altre puntate?
… mica le Ferrovie se la tengono così.
Il Tar dice: sono incompetente in materia di obbligazioni pattizie. Aspettiamoci un ricorso al Tribunale Civile.
L’ordinanza del Sindaco, pur competenza del TAR, non è stata toccata.
Bhè, per ora ce la caviamo … sapendo dei tempi della nostra giustizia … fra vent’anni si pensa.
Verranno a patti, vedrete che verranno a patti.
Z