Elezione del 6-7 giugno 2009 dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia. Vademecum informativo
Composizione del Parlamento europeo (art. 190 del Trattato istitutivo della Comunità europea)
Il Parlamento europeo è attualmente composto da 736 deputati provenienti da 27 Paesi membri. A ciascuno Stato membro sono assegnati i seguenti rappresentanti: Malta 5 – Cipro 6 – Estonia 6 – Lussemburgo 6 – Slovenia 7 – Lettonia 8 – Lituania 12 – [...]
Composizione del Parlamento europeo
(art. 190 del Trattato istitutivo della Comunità europea)
Il Parlamento europeo è attualmente composto da 736 deputati provenienti da 27 Paesi membri.
A ciascuno Stato membro sono assegnati i seguenti rappresentanti:
Malta 5 – Cipro 6 – Estonia 6 – Lussemburgo 6 – Slovenia 7 – Lettonia 8 – Lituania 12 – Irlanda 12 – Slovacchia 13 – Finlandia 13 – Danimarca 13 – Bulgaria 17 – Austria 17 – Svezia 18 – Belgio 22 – Repubblica Ceca 22 – Grecia 22 – Ungheria 22 – Portogallo 22 – Paesi Bassi 25 – Romania 33 – Spagna 50 – Polonia 50 – Italia 72 – Francia 72 – - Regno Unito 72 – Germania 99.
Le circoscrizioni elettorali
(art. 2, Legge 24 gennaio 1979, n. 18)
Ai fini dell'elezione dei 72 membri spettanti all'Italia, il territorio nazionale è diviso in cinque circoscrizioni territoriali (Italia nord-occidentale, Italia nord-orientale, Italia centrale, Italia meridionale, Italia insulare).
L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni è effettuata, sulla base dei risultati del censimento generale della popolazione del 2001, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi. La ripartizione dei seggi si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei rappresentanti spettante all'Italia e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Parlamento europeo spettanti all'Italia
(D.P.R. 1° aprile 2009)
Italia Nord-Occidentale (19)
Piemonte – Valle d'Aosta – Liguria – Lombardia
Italia Nord-Orientale (13)
Veneto – Trentino -Alto Adige – Friuli-Venezia Giulia – Emilia-Romagna
Italia Centrale (14)
Toscana – Umbria – Marche – Lazio
Italia Meridionale (18)
Abruzzo – Molise – Campania – Puglia – Basilicata – Calabria
Italia Insulare (8)
Sicilia – Sardegna
Durata del mandato
(art. 190, par. 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea; art. 5 dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto)
I membri del Parlamento europeo sono eletti per un periodo di cinque anni. Tale periodo quinquennale inizia con l'apertura della prima sessione tenuta dopo ciascuna elezione.
Orario di votazione in Italia
(art. 1, lettera a), Decreto-le gge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 marzo 2009, n. 26)
Nel 2009, per il contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con le elezioni dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, le operazioni di votazione si terranno dalle ore 15 alle ore 22 di sabato 6 giugno e dalle ore 7 alle ore 22 di domenica 7 giugno.
Modalità di voto
(art. 14, Legge 24 gennaio 1979, n. 18)
L'elettore esprime il voto tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta e non può manifestare, in ogni circoscrizione, più di tre preferenze. Per le liste di minoranza linguistica collegate ad altra lista può essere espressa una sola preferenza. I voti di preferenza si esprimono scrivendo nelle apposite righe, tracciate a fianco e nel rettangolo contenente il contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima; in caso di identità di cognome tra i candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.
Operazioni di scrutinio
(artt. 1 e 2, Decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 marzo 2009, n. 26)
Le operazioni di scrutinio delle schede avranno inizio a partire dalle ore 22 di domenica 7 giugno 2009, al termine delle operazioni di voto e di riscontro dei votanti. A partire dalle ore 22 dello stesso giorno di domenica, in appositi seggi istituiti presso le corti di appello di Milano, Venezia, Roma, Napoli e Palermo, si procederà anche allo scrutinio delle schede votate per corrispondenza dagli elettori temporaneamente all'estero e delle schede votate dagli elettori residenti negli altri Paesi dell'Unione europea.
Come si eleggono i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia
(artt. 1, 21 e 22, Legge 24 gennaio 1979, n. 18)
I 72 seggi del Parlamento europeo assegnati all'Italia sono ripartiti su base nazionale con metodo proporzionale dei quoziente interi e più alti resti, tra liste concorrenti, che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4% dei voti validi espressi. Si procede, in primo luogo, al riparto nazionale dei seggi tra le liste ammesse, dividendo il totale nazionale dei voti validi, cioè la somma dei voti ottenuti dalle medesime liste nelle cinque circoscrizioni, per 72. Il quoziente così ottenuto (quoziente elettorale nazionale), di cui si tralascia l'eventuale parte frazionaria, indica, in sostanza, il numero dei voti necessari per ottenere un seggio. Per conoscere il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista si divide la somma dei voti ottenuti da ogni lista, cioè la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista, per il quoziente elettorale nazionale. Si assegnano così i seggi a quoziente intero. I seggi che restano da distribuire sono attribuiti con i più alti resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di cifra elettorale nazionale si procede a sorteggio.
Dopo aver determinato, a livello nazionale, il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista, si procede alla successiva distribuzione nelle singole circoscrizioni. A tal fine, si divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista, per il totale dei seggi ad essa già attribuiti, determinando in tal modo il quoziente elettorale di lista. Quindi, si dividono i voti ottenuti da ogni lista nella singola circoscrizione (cifra elettorale circoscrizionale) per il quoziente elettorale di lista. In tal modo si assegnano i seggi a quoziente intero. I seggi che eventualmente, rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle circoscrizioni per le quali le divisioni hanno dato i maggiori resti e, nel caso di parità di questi ultimi, si prende in considerazione la circoscrizione con il più alto numero di voti; si ricorre al sorteggio nell'ipotesi di ulteriore parità.
Se in una circoscrizione ad una lista spettano più seggi di quanti siano i suoi componenti, risultano eletti tutti i candidati della lista e si procede ad un nuovo riparto dei seggi per tutte le altre circoscrizioni sulla base di un secondo quoziente di lista ottenuto dividendo i voti della lista nelle circoscrizioni per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare.
Sono proclamati eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. Nel caso di liste collegate, qualora non risulti eletto nessuno dei candidati della lista di minoranza linguistica, a tale lista spetta comunque un seggio, purché il candidato abbia ottenuto più di 50.000 preferenze.
4 giugno 2009











