Ott 17 2007

E’ estorsione tenere i dipendenti in nero

lavoro-nero.jpgLa diffusione del seguente articolo comparso sul quotidiano Il Sole 24 ore di sabato 5 ottobre, vuol essere un modesto contributo alla causa dell'emersione del lavoro nero, affinché questa moderna forma di schiavitù, tanto presente sul nostro territorio, possa essere denunciata e debellata quanto prima per ridare la dignità perduta ai lavoratori sfruttati ed evitare che, tale ingiustizia, possa ricadere anche sui nostri figli.

Duro affondo della Cassazione contro chi sfrutta il lavoro in nero. Rischia una condanna per estorsione il datore che, approfittando della situazione di mercato con grande domanda e poca offerta di occupazione, sottopaga i dipendenti sotto il minimo sindacale e viola le norme di tutti i contratti collettivi, tenendoli in pugno con la minaccia della perdita del posto.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza 36642 depositata oggi, ha respinto il ricorso di tre datori di lavoro contro la pronuncia della Corte d'appello di Cagliari che, nel gennaio del 2003, li aveva condannati per estorsione aggravata e continuata, a oltre tre anni di reclusione e 800 euro di multa. In primo grado, invece, il Tribunale di Nuoro li aveva assolti perché non aveva ritenuto provato l'intento ricattatorio dei tre imputati.
In sostanza questi avevano costretto tre lavoratrici «ad accettare trattamenti retributivi deteriori e non corrispondenti alle prestazioni effettuate e, in genere, condizioni di lavoro contrarie alla legge e ai contratti collettivi, approfittando della situazione di mercato in cui la domanda di lavoro era di gran lunga superiore all'offerta e, quindi, ponendo le dipendenti in una situazione di condizionamento morale, in cui ribellarsi alle condizioni vessatorie equivaleva a perdere il posto di lavoro». Contro la decisione della Corte territoriale i tre hanno fatto ricorso in Cassazione sostenendo che il loro comportamento era «espressione del non eccezionale fenomeno del lavoro nero, ma non integrava gli estremi dell'estorsione».
I giudici della seconda sezione penale hanno bocciato questa tesi perché hanno ravvisato nei fatti il comportamento ricattatorio dei datori di lavoro verso le dipendenti in particolare, si legge nelle motivazioni, «i giudici di merito hanno elencato tali e tanti comportamenti prevaricatori dei datori di lavoro in costante spregio dei diritti delle lavoratrici (si pensi non solo all'erogazione di retribuzioni ai minimi sindacali e alla correlativa pretesa di far firmare prospetti-paga per importi superiori a quelli corrisposti, ma anche all'assenza di copertura assicurativa, alla mancata concessione delle ferie, alla prestazione di lavoro straordinario non retribuito) da rendere evidente, con la stessa eloquenza dei fatti da un lato, che gli imputati, al di là del ricorso ad esplicite minacce, si sono costantemente avvalsi della situazione del mercato del lavoro ad essi particolarmente favorevole e, dall'altro, che il potere di autodeterminazione delle lavoratrici è stato compromesso dalla minaccia larvata, ma non per questo meno grave e immanente, di avvalersi di siffatta situazione».

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